Con la risposta n. 139/E del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sul credito d’imposta Transizione 4.0, confermando che l’agevolazione può essere mantenuta anche da un’impresa che abbia attraversato una fase di liquidazione giudiziale, purché la procedura non sia finalizzata alla cessazione dell’attività e venga garantita la continuità aziendale.
Il caso
La vicenda riguarda una società che aveva effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel biennio 2021-2022. L’interconnessione dei beni, requisito essenziale per poter utilizzare il credito d’imposta, è avvenuta soltanto nel 2025 a causa di una complessa riorganizzazione societaria, caratterizzata dall’affitto di un ramo d’azienda e da una successiva operazione di scissione.
L’impresa ha chiesto all’Agenzia se la liquidazione giudiziale e il ritardo nell’interconnessione potessero compromettere il diritto all’agevolazione e se il credito potesse essere trasferito alla società beneficiaria della scissione.
Continuità aziendale decisiva
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la normativa esclude dal beneficio le imprese coinvolte in procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidatorie, ossia dirette alla chiusura definitiva dell’attività.
Nel caso esaminato, invece, la dichiarazione giudiziale di scioglimento non era finalizzata alla cessazione dell’impresa, ma rappresentava uno strumento funzionale alla riorganizzazione societaria. Proprio la prosecuzione dell’attività ha consentito di mantenere il requisito soggettivo richiesto per accedere al credito d’imposta.
La finalità della misura, infatti, è sostenere gli investimenti delle imprese operative e favorire l’innovazione tecnologica, senza penalizzare le realtà che attraversano operazioni straordinarie orientate al risanamento e alla continuità aziendale.
Interconnessione tardiva: il credito non si perde
La risposta conferma inoltre un principio già espresso dall’Amministrazione finanziaria: il ritardo nell’interconnessione dei beni non comporta la perdita del beneficio.
L’utilizzo del credito viene semplicemente rinviato al momento in cui l’interconnessione viene effettivamente realizzata, a condizione che il ritardo sia adeguatamente motivato e documentato, come nel caso di problematiche tecniche o di implementazione del software necessario.
Il credito segue il ramo d’azienda
Un ulteriore chiarimento riguarda le operazioni di scissione. Se il ramo d’azienda trasferito comprende anche i beni agevolati, il credito d’imposta può essere utilizzato dalla società beneficiaria dell’operazione.
Secondo l’Agenzia, nelle operazioni straordinarie il beneficio segue il complesso aziendale, purché sia preservata la continuità tecnologica e funzionale dei beni oggetto dell’investimento.
Conclusioni
La risposta n. 139/E conferma un orientamento favorevole alle imprese che, pur attraversando procedure concorsuali o operazioni straordinarie, mantengono la continuità dell’attività. Il credito d’imposta Transizione 4.0 non viene meno in presenza di una liquidazione giudiziale priva di finalità liquidatorie, l’interconnessione tardiva comporta soltanto uno slittamento della fruizione del beneficio e, nelle operazioni di scissione, il credito può essere trasferito alla società beneficiaria insieme al ramo d’azienda che comprende i beni agevolati.
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