La Legge 15 marzo 2024, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024, n. 72, introduce una serie di agevolazioni di natura civilistica e fiscale per incentivare l’insediamento dei giovani nel settore agricolo. Questa normativa è entrata in vigore il 10 aprile 2024.
In particolare, l’art. 4 della Legge consente l’opzione per una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 12,5% sulla base imponibile del reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Di conseguenza, sono stati introdotti quadri specifici (sezione XXV – Quadro RQ – rigo RQ106) nei modelli dichiarativi (Redditi PF, SP e SC 2025).
Un requisito fondamentale per l’applicazione della tassazione sostitutiva è lo svolgimento “esclusivo” dell’attività agricola, come definito nei commi 1 e 2 dell’art. 2135 c.c. Questo include attività principali quali coltivazione del fondo, allevamento di animali, e silvicoltura, oltre alle attività connesse delineate nel comma 3.
Riguardo l'”esclusività”, non sono fornite indicazioni specifiche dal testo dell’art. 2 della Legge n. 36/2024. Si propone di applicare, per analogia, le disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 per le “società agricole”, che prevede l’opzione per la tassazione fondiaria. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 1° ottobre 2010, n. 50/E, l’obbligo di svolgere “esclusivamente” attività agricola è soddisfatto anche quando la società svolge attività strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, come l’acquisto di fondi rustici.
La seconda criticità riguarda le condizioni per l’avvio dell’attività: i beneficiari non devono aver svolto alcuna attività d’impresa agricola nei tre anni precedenti, né continuare attività esistenti attraverso trasferimenti aziendali, né risultare nuove costituzioni derivanti da precedenti imprese personali, cooperative o di capitali, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 36/2024.
Il regime sostitutivo è applicabile alle “attività agricole diverse da quelle il cui reddito è determinato forfetariamente o ai sensi dell’art. 32” del TUIR. Questo restringe il campo applicativo, poiché molti produttori agricoli tassano il proprio reddito su base fondiaria o con regimi forfetari, in base alle disposizioni dell’art. 32 e successivi del TUIR o per attività quali agroturismo, come da Legge n. 413/1991.
Infine, l’opzione per questo regime ha effetto dal periodo di avvio dell’attività e per i quattro periodi fiscali successivi, e può essere esercitata solo nel primo anno di attività. Restano da chiarire modalità di esercizio e possibili revoche dell’opzione, presumibilmente secondo il D.P.R. n. 442/1997 con un “comportamento concludente”, comunicato nella prima dichiarazione IVA successiva, con specifiche sanzioni per omissioni.
In caso di esonero dalla dichiarazione IVA, l’opzione deve seguire modalità e termini della dichiarazione dei redditi, utilizzando la modulistica specifica dell’imposta sul valore aggiunto.