Rottamazione-quinquies: seconda rata e rischio di decadenza

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La scadenza del 30 settembre 2026, relativa alla seconda rata della rottamazione-quinquies, impone ai contribuenti di prestare particolare attenzione alle regole che disciplinano la decadenza dalla definizione agevolata.

Il punto centrale riguarda il numero di rate che possono rimanere insolute e le modalità con cui i versamenti successivi vengono imputati alle rate precedenti non pagate.

Quando si perde la definizione agevolata

La disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2026 stabilisce che il contribuente decade dai benefici della rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente pagamento:

  • dell’unica rata scelta per il pagamento;
  • di due rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento rateale;
  • dell’ultima rata del piano.

Per l’unica rata e per l’ultima rata opera, inoltre, una tolleranza di cinque giorni: il pagamento effettuato entro tale termine non determina la decadenza.

Il meccanismo dell’imputazione dei pagamenti

Un aspetto particolarmente importante è che, in presenza di una rata precedente non pagata, il versamento della rata successiva viene imputato, secondo il meccanismo previsto, alla rata scaduta per prima.

Questo significa che il semplice pagamento della rata corrente non consente necessariamente di considerare regolarizzato il piano: occorre verificare quante rate risultano effettivamente ancora insolute dopo l’imputazione dei versamenti.

Si consideri, ad esempio, un piano articolato in quattro rate:

  • 1ª rata: 31 luglio 2026;
  • 2ª rata: 30 settembre 2026;
  • 3ª rata: 30 novembre 2026;
  • 4ª rata: 31 gennaio 2027.

Prima rata non pagata e seconda rata pagata

Se la prima rata non viene versata, ma viene pagata la seconda, il pagamento del 30 settembre viene imputato alla rata del 31 luglio.

Di conseguenza, la seconda rata rimane scoperta.

Risultato: non si verifica ancora la decadenza, perché risulta insoluta una sola rata.

Prima rata non pagata e seconda e terza pagate

Se il contribuente non paga la prima rata, ma paga regolarmente la seconda e la terza, il pagamento del 30 settembre copre la prima rata, mentre quello del 30 novembre viene imputato alla seconda.

Rimane quindi scoperta la terza rata.

Anche in questo caso, non si verifica la decadenza, poiché resta insoluta una sola rata e quella scoperta non è l’ultima del piano.

Prima rata non pagata e pagamento delle rate successive

Un’ulteriore situazione riguarda il contribuente che non paga la prima rata, ma versa la seconda, la terza e anche l’ultima.

I pagamenti vengono progressivamente imputati alle rate precedenti rimaste insolute. In questo modo, l’ultimo versamento viene destinato alla rata del 30 novembre, mentre rimane scoperta proprio l’ultima rata, quella del 31 gennaio 2027.

In questo caso la decadenza non è immediata: l’ultima rata può essere ancora pagata entro i cinque giorni di tolleranza previsti dalla normativa.

Decorso inutilmente tale termine, la definizione agevolata diventa inefficace.

Prima e seconda rata non pagate

La situazione cambia radicalmente se il contribuente omette sia la prima sia la seconda rata e non intervengono pagamenti successivi in grado di coprire le somme dovute.

In questo caso risultano due rate insolute.

Si verifica quindi la decadenza dalla rottamazione-quinquies.

Prima rata pagata, seconda non pagata e terza pagata

Se la prima rata viene regolarmente pagata, la seconda viene omessa e la terza viene successivamente versata, il pagamento del 30 novembre viene imputato alla rata precedente non pagata, cioè quella del 30 settembre.

Resta quindi scoperta la terza rata.

Anche in questa ipotesi non si verifica ancora la decadenza, perché rimane insoluta una sola rata.

Prime tre rate pagate e ultima rata omessa

Infine, se le prime tre rate sono state regolarmente pagate e l’ultima rata non viene versata alla scadenza, non opera alcun meccanismo di “scorrimento”.

L’ultima rata rimane direttamente insoluta.

Il contribuente dispone quindi dei cinque giorni di tolleranza per regolarizzare il pagamento. Se il versamento non viene effettuato entro tale termine, si verifica la decadenza dalla definizione agevolata.

La regola da ricordare

La verifica della decadenza non deve essere effettuata guardando soltanto alla rata formalmente pagata o non pagata alla singola scadenza. È necessario considerare l’effettiva imputazione dei versamenti alle rate precedenti.

In particolare, nel piano rateale occorre monitorare:

  1. il numero delle rate che risultano effettivamente insolute;
  2. l’eventuale imputazione dei pagamenti successivi alle rate precedenti;
  3. la presenza dell’ultima rata tra quelle rimaste non pagate;
  4. il termine di tolleranza di cinque giorni previsto per l’ultima rata.

La scadenza del 30 settembre 2026, pertanto, rappresenta un passaggio importante per chi ha scelto il pagamento rateale: un’omissione non determina necessariamente e immediatamente la perdita dei benefici, ma la situazione deve essere valutata considerando anche i successivi versamenti e le regole di imputazione.

Il rischio di decadenza emerge, in particolare, quando si arriva ad avere due rate insolute oppure quando rimane non pagata l’ultima rata oltre il termine di tolleranza di cinque giorni.