Con l’ordinanza n. 8845 dell’8 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio di grande rilievo per i professionisti fiscali: il commercialista può essere chiamato a rispondere in solido con il contribuente quando rilascia un visto di conformità infedele, anche se basato su controlli solo formali.
Il caso
La vicenda trae origine da un accertamento dell’Ufficio delle Dogane di Trieste, che aveva individuato un sistema fraudolento fondato sull’utilizzo di crediti IVA inesistenti per compensare accise su prodotti energetici.
Il commercialista coinvolto aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni IVA contenenti tali crediti fittizi. Le autorità hanno quindi contestato non solo la violazione al contribuente, ma anche al professionista, ritenuto corresponsabile.
Dopo il rigetto in sede di merito da parte della CTR Friuli-Venezia Giulia, la Cassazione ha confermato definitivamente la responsabilità del commercialista, respingendo il ricorso.
Il significato del visto di conformità “leggero”
Uno dei punti centrali della decisione riguarda la natura del cosiddetto visto “leggero”.
La Corte chiarisce che non si tratta di una verifica meramente formale, ma di un’attività che implica:
- il controllo della corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione;
- la verifica del rispetto delle norme su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta;
- un riscontro sostanziale della correttezza dei dati fiscali esposti.
In altre parole, il professionista non può limitarsi a “prendere atto” dei documenti forniti dal cliente, ma deve valutarne anche la coerenza e attendibilità.
Il dovere di diligenza qualificata
La Cassazione richiama il principio della diligenza qualificata, previsto dall’art. 1176 c.c., che impone al professionista un livello di attenzione superiore rispetto a quello ordinario.
Ciò si traduce nell’obbligo di:
- verificare non solo l’esistenza documentale del credito,
- ma anche la sua effettiva spettanza.
Il rilascio di un visto basato su controlli superficiali o meramente cartolari espone quindi il commercialista a responsabilità diretta.
Responsabilità solidale e sanzioni
Il passaggio più rilevante riguarda le conseguenze: il professionista è stato ritenuto coobbligato solidale nel pagamento dell’accisa non versata, oltre all’applicazione delle sanzioni.
La responsabilità deriva dal fatto che il visto infedele ha consentito l’utilizzo in compensazione di un credito inesistente, contribuendo concretamente alla violazione fiscale.
Implicazioni operative
La pronuncia rafforza un orientamento già consolidato e ha importanti ricadute pratiche:
- aumenta il livello di rischio per i professionisti;
- impone procedure di controllo più rigorose;
- rende necessario documentare accuratamente le verifiche svolte.
Conclusioni
La Cassazione conferma un principio chiaro: il visto di conformità non è un adempimento formale, ma una certificazione sostanziale che comporta responsabilità dirette.
Per il commercialista, ciò significa adottare un approccio prudente e strutturato, consapevole che eventuali errori o superficialità possono tradursi in responsabilità patrimoniali rilevanti.
