Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate introduce un importante chiarimento per i contribuenti in regime forfetario. Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che i compensi percepiti per errore e successivamente restituiti non devono essere considerati nel calcolo della soglia di 85.000 euro, evitando così la fuoriuscita dal regime agevolato.
Il quadro normativo
Il regime forfetario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Tra i requisiti principali per potervi accedere e rimanervi vi è il limite massimo di 85.000 euro di ricavi o compensi annui, calcolato secondo il principio di cassa, cioè considerando quanto effettivamente incassato nel periodo d’imposta.
In passato, l’interpretazione dell’Agenzia era particolarmente rigida: anche i compensi successivamente restituiti venivano comunque conteggiati nel totale percepito nell’anno, con il rischio di superare il limite e uscire dal regime dall’anno successivo.
Il caso analizzato
Il nuovo orientamento nasce da un caso concreto riguardante una medico di medicina generale in regime forfetario. A causa di un errore amministrativo dell’azienda sanitaria, la professionista è stata temporaneamente inquadrata come pediatra, ricevendo nel 2024 compensi più elevati di quelli realmente spettanti.
Nel 2025 l’errore è stato riconosciuto dall’ente, che ha quantificato le somme indebitamente erogate. La dottoressa ha quindi restituito integralmente tali importi, in parte tramite bonifico e in parte tramite trattenute sui compensi successivi.
Nonostante la restituzione, la Certificazione Unica 2025 riportava ancora l’intero ammontare percepito nel 2024, determinando formalmente:
- il superamento della soglia degli 85.000 euro;
- la conseguente apparente uscita dal regime forfetario nel 2025;
- il pagamento di un’imposta sostitutiva più elevata rispetto al reddito effettivo.
Il nuovo orientamento dell’Agenzia
Con la risposta n. 68/2026, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato posizione rispetto a un precedente interpello (n. 26/2026). In presenza di un errore documentato e della restituzione integrale delle somme, devono essere considerati ai fini fiscali solo i compensi effettivamente spettanti.
Di conseguenza:
- le somme percepite per errore e successivamente restituite non concorrono al limite degli 85.000 euro;
- il superamento della soglia dovuto esclusivamente a tali importi non comporta la perdita del regime forfetario nell’anno successivo;
- tali somme non costituiscono reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva.
Come recuperare l’imposta pagata in più
Se il contribuente ha già dichiarato e tassato tali somme nel modello Redditi, può correggere la propria posizione in due modi:
- Dichiarazione integrativa del modello Redditi, rideterminando il reddito nel quadro LM e facendo emergere un credito per l’imposta sostitutiva versata in eccesso.
- Istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, nei termini previsti dall’articolo 38 del DPR 602/1973, allegando la documentazione che dimostri l’errore e la restituzione.
Un principio di ragionevolezza
Il chiarimento rappresenta un importante passo verso un’interpretazione più equa della normativa. La decisione riconosce che il regime forfetario non deve essere perso a causa di somme mai realmente spettanti e successivamente restituite.
Resta però fondamentale poter dimostrare con documentazione adeguata:
- l’errore dell’ente o del committente;
- la riquantificazione corretta dei compensi;
- la restituzione integrale e tracciabile delle somme.
In presenza di questi elementi, anche una Certificazione Unica non rettificata non impedisce di determinare correttamente il reddito e di mantenere il regime agevolato.
Questo orientamento potrà essere rilevante anche per situazioni simili, offrendo un riferimento utile ai contribuenti e ai professionisti che si trovino a gestire compensi erroneamente percepiti.
