In risposta a uno specifico interpello, l’Agenzia delle Entrate mette chiarezza su un dubbio che preoccupava molte imprese: il cambio del codice ATECO nel 2025, legato all’aggiornamento delle classificazioni, comporta la perdita del diritto a rimanere nel Concordato Preventivo Biennale (CPB)?
A rispondere è proprio l’Agenzia, che precisa che non basta un cambio formale di ATECO per dire addio al CPB. Anche se il nuovo codice coincide con un diverso modello ISA (Indice Sintetico di Affidabilità fiscale), la cessazione del concordato si verifica solo se c’è una modifica sostanziale dell’attività svolta, non un mero aggiornamento tecnico.
L’esempio concreto riguarda un’azienda che opera come agente plurimandatario nel noleggio di auto: finora utilizzava un codice generico (ATECO 45.11.02), ma con la nuova classificazione ATECO 2025 diventa più specifico (codice 77.51.00) e richiede un differente ISA (modello EG61U invece di CM09U). Secondo l’Agenzia, però, questo passaggio non configura una variazione sostanziale dell’attività: pertanto, l’impresa può continuare a beneficiare del CPB anche se si adegua al nuovo codice e modello ISA.
Il messaggio principale è chiaro: chi cambia l’ATECO in ottemperanza alla nuova classificazione non rischia di perdere il CPB, purché l’attività vera resti la stessa. Già nel modello Redditi 2025, riferito al periodo d’imposta 2024, sarà necessario usare la nuova classificazione e il relativo ISA.
In conclusione, l’adeguamento tecnico dovuto all’entrata in vigore dell’ATECO 2025 non è una causa automatica di esclusione dal concordato, cosa che dà una buona dose di tranquillità a chi opera in settori in cui la classificazione era un po’ “forzata” rispetto alla reale attività svolta.
