Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2025 del Decreto legislativo n. 186/2025, entrato in vigore il 13 dicembre, arriva una notizia di grande rilievo per il Terzo Settore: l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti associativi viene prorogata al 1° gennaio 2036.
Il decreto, adottato in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), contiene disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA e tiene conto dei pareri delle Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.
La proroga del regime IVA
La norma modifica l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), rinviando di dieci anni l’applicazione delle disposizioni che avrebbero comportato l’assoggettamento agli obblighi IVA – fatturazione e contabilità – per le prestazioni rese dagli enti associativi nei confronti dei propri soci.
Fino al 31 dicembre 2035, pertanto, continuerà ad applicarsi il regime di esclusione IVA per le attività istituzionali svolte a fronte di corrispettivi specifici o contributi supplementari.
Gli enti interessati
La proroga riguarda gli enti associativi non commerciali, tra cui:
- associazioni politiche, sindacali e di categoria;
- enti religiosi, assistenziali e culturali;
- associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di promozione sociale;
- enti di formazione extra-scolastica della persona.
Si tratta di una platea molto ampia, per la quale l’introduzione degli obblighi IVA avrebbe avuto un impatto amministrativo significativo.
Il contesto europeo
La riforma del regime IVA degli enti associativi era stata avviata per superare la procedura di infrazione UE n. 2008/2010, che contestava l’esclusione automatica dall’IVA di tali operazioni. In questo quadro, il legislatore aveva previsto il passaggio dall’esclusione all’esenzione IVA, subordinata all’assenza di distorsioni della concorrenza, mediante l’integrazione dell’articolo 10 del DPR n. 633/1972.
Il lungo rinvio al 2036 rappresenta il risultato del confronto con la Commissione europea e mira a garantire continuità operativa e semplificazione per il Terzo Settore.
Effetti pratici della proroga
In concreto, la nuova scadenza consente agli enti interessati di:
- continuare a non applicare l’IVA alle prestazioni verso i soci;
- evitare gli adempimenti IVA connessi (fatturazione e contabilità);
- operare in un quadro di maggiore stabilità normativa nel medio-lungo periodo.
La proroga al 2036 conferma quindi la volontà del legislatore di tutelare la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, bilanciando le esigenze di conformità europea con la sostenibilità amministrativa per le associazioni.
