Gli utili prodotti da una Srl e accantonati a riserva, senza essere distribuiti al socio, non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS. È questo il principio di particolare rilievo che emerge dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 25377 e le decisioni conformi.La questione riguarda soprattutto i soci lavoratori di Srl iscritti alla Gestione commercianti, per i quali occorre distinguere con attenzione tra l’utile prodotto dalla società e il reddito fiscalmente imputato alla persona fisica.
Socio della Srl: quando scatta l’obbligo contributivo
La semplice partecipazione al capitale di una Srl non determina, di per sé, l’iscrizione alla Gestione commercianti.L’obbligo previdenziale presuppone, tra gli altri requisiti previsti dalla normativa, che il socio partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.È quindi necessario distinguere due situazioni.Il semplice socio di capitale che non svolge attività lavorativa nella società non diventa automaticamente soggetto alla Gestione commercianti per il solo fatto di possedere una partecipazione.Diversa è la posizione del socio lavoratore, che partecipa abitualmente e prevalentemente all’attività della Srl e che, in presenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge, deve essere iscritto alla Gestione commercianti.Tuttavia, l’iscrizione previdenziale e la determinazione della relativa base imponibile sono questioni diverse.
Il problema degli utili lasciati nella Srl
È proprio su questo secondo aspetto che assume rilievo la pronuncia della Cassazione. Nel caso esaminato dalla Corte, la contribuente era socia unica, amministratrice e lavoratrice della Srl ed era già iscritta alla Gestione commercianti. L’INPS aveva calcolato i contributi anche considerando gli utili prodotti dalla società. Tali somme, tuttavia, non erano state distribuite alla socia, ma erano rimaste nella società ed erano state accantonate. La Corte d’Appello di Milano aveva escluso la pretesa contributiva e l’INPS aveva impugnato la decisione sostenendo, in sostanza, che la mancata distribuzione dell’utile dipendesse dalla volontà della socia stessa. La Cassazione ha respinto questa impostazione.
Il collegamento tra contributi e reddito dichiarato ai fini IRPEF
Il punto centrale della decisione riguarda l’articolo 3-bis del D.L. n. 384/1992, che collega la contribuzione degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.Secondo la Cassazione, questo riferimento non consente di considerare automaticamente, come reddito personale del socio, un utile che fiscalmente continua a essere attribuito alla Srl.In una Srl ordinaria, infatti, l’utile prodotto dalla società appartiene alla società stessa. Se viene accantonato e non distribuito, non diventa per questo solo fatto reddito personale del socio.Ne deriva che la semplice esistenza di un utile societario non è sufficiente, da sola, a renderlo imponibile ai fini contributivi in capo al socio.Il punto decisivo diventa quindi stabilire se quel reddito sia stato fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF.
Srl trasparente: una situazione diversa
La conclusione può essere diversa quando la società ha optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.In questo caso il reddito della società viene imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dall’effettiva percezione.Il socio, quindi, può essere fiscalmente titolare del reddito anche quando l’utile non è stato materialmente distribuito.È proprio questa differenza a rendere fondamentale la verifica del regime fiscale applicato dalla società nel periodo d’imposta considerato.
In sintesi:
- Srl ordinaria: l’utile accantonato e non distribuito rimane, in linea generale, reddito della società;
- Srl trasparente: il reddito viene imputato fiscalmente ai soci anche se non è stato materialmente percepito;
- utile distribuito: occorre verificare la disciplina fiscale e contributiva applicabile alla specifica fattispecie.
Il contrasto con l’orientamento INPS
La pronuncia assume particolare rilievo anche perché si inserisce in un quadro nel quale l’INPS ha tradizionalmente considerato, per i soci lavoratori di Srl, la quota del reddito d’impresa attribuibile al socio in relazione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro effettiva distribuzione.
La Cassazione pone invece l’accento sul collegamento tra disciplina previdenziale e disciplina fiscale.
In altre parole, non sarebbe sufficiente individuare un utile prodotto dalla società e attribuirne una quota al socio sulla base della partecipazione. Occorre verificare se quel reddito sia effettivamente imputabile fiscalmente alla persona fisica secondo le regole tributarie applicabili.
La questione può quindi assumere particolare importanza nei contenziosi relativi ad avvisi di addebito nei quali l’INPS abbia incluso nella base imponibile del socio anche utili rimasti accantonati nella Srl.
Onere della prova
Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’onere della prova.Secondo il principio richiamato dalla Cassazione, l’ente previdenziale deve dimostrare i presupposti sulla base dei quali il reddito viene imputato al lavoratore e, quindi, può essere considerato nella determinazione della contribuzione dovuta.Nel caso esaminato, gli utili risultavano accantonati e non distribuiti e non risultava l’adozione del regime di trasparenza fiscale.È stata quindi esclusa la possibilità di considerare quelle somme, per il solo fatto di essere state prodotte dalla società, come reddito personale della socia ai fini contributivi.
Cosa devono verificare i soci lavoratori
La pronuncia rende particolarmente importante un controllo coordinato della documentazione societaria, fiscale e previdenziale.In concreto, per verificare se gli utili siano stati correttamente inclusi nella base imponibile INPS occorre esaminare:
- il bilancio della Srl;
- le delibere di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile;
- l’eventuale distribuzione degli utili;
- il regime fiscale adottato dalla società;
- le dichiarazioni dei redditi della Srl e del socio;
- la quota di partecipazione detenuta dal socio;
- l’effettiva attività lavorativa svolta nella società;
- il metodo utilizzato dall’INPS per determinare la base imponibile contributiva;
- eventuali avvisi di addebito, accertamenti o richieste contributive già notificati.
Il principio da tenere presente
La questione può essere riassunta in un concetto fondamentale: essere socio lavoratore di una Srl e dover versare i contributi alla Gestione commercianti non significa automaticamente dover pagare contributi anche sugli utili che la società ha prodotto ma che sono rimasti nella società. Occorre verificare a chi quel reddito è fiscalmente imputato. Nella Srl ordinaria, l’utile accantonato e non distribuito non diventa automaticamente reddito personale del socio. Se, invece, il reddito è fiscalmente imputato al socio — come può avvenire nel regime di trasparenza — la situazione cambia. La pronuncia della Cassazione rafforza quindi l’importanza di mantenere distinti utile societario, reddito personale e imponibile previdenziale. Ed è proprio dall’esame congiunto di questi tre elementi che deve partire qualsiasi verifica sulla correttezza dei contributi richiesti dall’INPS.
