Il Bonus assunzioni ZES 2026 è un nuovo incentivo introdotto dall’articolo 3 del Decreto-Legge n. 62/2026 per favorire l’occupazione stabile nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno.
L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 56 del 14 maggio 2026, mentre dall’11 giugno 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande.
Chi può beneficiare del Bonus ZES 2026
Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, con fino a 10 dipendenti nel mese dell’assunzione (esclusi i lavoratori per cui si richiede il beneficio). Restano esclusi i datori di lavoro domestico e le pubbliche amministrazioni.
L’attività lavorativa deve essere svolta in una delle regioni della ZES unica:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Marche;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia;
- Umbria.
Il beneficio è inoltre subordinato a un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e viene meno se il lavoratore viene trasferito fuori dall’area ZES.
Requisiti dei lavoratori
L’esonero spetta per l’assunzione di lavoratori:
- con contratto a tempo indeterminato;
- non dirigenti;
- di almeno 35 anni di età;
- disoccupati da almeno 24 mesi al momento dell’assunzione.
È prevista una deroga per i lavoratori che avevano già beneficiato, solo in parte, del Bonus ZES presso un altro datore di lavoro: il nuovo datore può utilizzare il periodo residuo dell’agevolazione, purché l’assunzione avvenga entro il 31 dicembre 2026.
Sono ammessi anche i rapporti part-time, le cooperative di lavoro e la somministrazione a tempo indeterminato. Restano invece esclusi:
- trasformazioni di contratti a termine;
- apprendistato;
- lavoro intermittente.
Inoltre, il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, riferiti alla stessa qualifica professionale, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
A quanto ammonta l’incentivo
Il Bonus ZES prevede l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL.
I principali limiti sono:
- 650 euro al mese per ciascun lavoratore a tempo pieno;
- 20,96 euro al giorno nei rapporti inframensili;
- durata massima di 24 mesi.
Per i contratti part-time il massimale viene ridotto in proporzione all’orario di lavoro.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, come la Decontribuzione Sud, l’incentivo per l’assunzione di persone con disabilità e il bonus NASpI. Rimane invece compatibile con la maggiorazione della deduzione per nuove assunzioni, con l’esonero per la certificazione della parità di genere e con la riduzione IVS prevista per le lavoratrici madri.
Come presentare la domanda
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
La domanda deve contenere, tra l’altro:
- dati dell’azienda;
- numero dei dipendenti nel mese dell’assunzione;
- dati del lavoratore;
- tipologia del contratto;
- retribuzione e aliquota contributiva;
- sede di svolgimento dell’attività;
- dichiarazione sul rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL applicato.
La richiesta può essere presentata sia dopo l’assunzione sia prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, l’INPS accantona le risorse e il datore dovrà trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav o Unisomm) entro 10 giorni dalla comunicazione dell’Istituto. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita delle somme prenotate.
Attenzione alle comunicazioni
L’INPS ricorda che l’invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra l’inizio del rapporto di lavoro e la data della comunicazione.
Inoltre, il beneficio autorizzato rappresenta il tetto massimo utilizzabile: nel caso di un successivo aumento dell’orario di lavoro di un dipendente part-time, l’importo dell’agevolazione non può essere incrementato.
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