Credito d’imposta ZES Unica: agevolabile anche l’investimento avviato prima della comunicazione preventiva

Pubblicato il
Condividi su

L’investimento può essere ammesso al credito d’imposta ZES Unica anche se il contratto di leasing e la consegna del bene sono anteriori alla comunicazione preventiva. È questa la conclusione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 169 del 2026, che chiarisce un aspetto particolarmente rilevante per le imprese che effettuano investimenti nelle aree agevolate.

Il principio di incentivazione

La questione riguarda il rispetto del principio di incentivazione previsto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato. L’art. 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER) stabilisce, in linea generale, che l’aiuto deve essere stato istituito ed essere entrato in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi all’investimento.Per “avvio dei lavori” si intende, tra l’altro, il momento in cui viene assunto il primo impegno giuridicamente vincolante per l’ordine dei beni o un altro impegno che renda irreversibile l’investimento.Ne consegue che non è la presentazione della comunicazione preventiva a determinare, di per sé, l’avvio dell’investimento.

Il caso esaminato dall’Agenzia

Nel caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria, una società aveva acquisito, nel febbraio 2026, un bene strumentale nuovo mediante contratto di leasing, destinandolo a una struttura produttiva ubicata in un territorio rientrante nella ZES Unica.Il contratto era stato quindi stipulato e il bene consegnato prima dell’apertura della finestra prevista per la comunicazione preventiva, fissata dal 31 marzo al 30 maggio 2026.Il dubbio era se tale circostanza potesse compromettere il diritto al credito d’imposta.La risposta dell’Agenzia è positiva: l’investimento può essere agevolato.

Conta la data di avvio del progetto

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta ZES Unica è stato introdotto dall’art. 16 del D.L. n. 124/2023 e successivamente prorogato senza soluzione di continuità, fino all’estensione agli investimenti realizzati nel periodo 1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028.Nel caso esaminato, l’investimento era stato avviato nel febbraio 2026, quindi dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa applicabile al periodo considerato.È questo l’elemento decisivo per verificare il rispetto del principio di incentivazione.La successiva presentazione della comunicazione preventiva non modifica, pertanto, la data di avvio dell’investimento e non determina la perdita dell’agevolazione.

Una precisazione importante

La pronuncia non significa che sia sempre possibile avviare liberamente l’investimento prima della comunicazione preventiva. La conclusione dell’Agenzia riguarda specificamente il principio di incentivazione previsto dalla normativa europea. Restano infatti da verificare tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina ZES Unica, compresi quelli relativi alla tipologia dell’investimento, alla localizzazione della struttura produttiva, alle modalità di acquisizione dei beni e agli adempimenti previsti per l’accesso al credito.

In sintesi

La risposta n. 169/2026 offre quindi un chiarimento importante: la stipula del leasing e la consegna del bene prima della comunicazione preventiva non escludono, di per sé, l’accesso al credito d’imposta ZES Unica.L’aspetto determinante è che l’investimento sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della disciplina agevolativa applicabile e che siano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dalla normativa.La posizione assunta dall’Agenzia conferma, dunque, un’interpretazione favorevole alle imprese e consente di distinguere chiaramente tra momento di avvio dell’investimento e momento di presentazione della comunicazione preventiva.