Distribuzione degli utili 2025: tutti i controlli da effettuare prima dell’assemblea

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La delibera di distribuzione degli utili rappresenta uno degli appuntamenti più delicati della stagione di approvazione dei bilanci. Nella pratica professionale, l’attenzione si concentra spesso sull’utile dell’esercizio e sul regime fiscale dei dividendi; prima ancora di stabilire quanto distribuire e a chi, però, è indispensabile verificare che la distribuzione sia effettivamente consentita dal diritto societario.

Il codice civile, infatti, non contiene un’unica norma sulla distribuibilità degli utili, ma un insieme di disposizioni che impongono di verificare la consistenza del patrimonio netto, la natura delle riserve iscritte in bilancio e l’eventuale presenza di perdite. A rendere ancora più delicata la stagione assembleare del 2026 contribuisce la scadenza del quinquennio di sospensione delle perdite maturate nel 2020 durante l’emergenza pandemica, circostanza che rende necessario un riesame complessivo della struttura patrimoniale delle società.

Il primo controllo: la riserva legale

La prima verifica riguarda la riserva legale disciplinata dall’art. 2430 c.c., che impone di destinare almeno il 5% dell’utile netto annuale a tale riserva fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale.

Si tratta di un obbligo spesso considerato automatico, ma che merita particolare attenzione. Una società può anche raggiungere il limite del 20% in un solo esercizio attraverso un accantonamento superiore al minimo previsto dalla legge; tuttavia, se la riserva viene successivamente utilizzata per coprire perdite, l’obbligo di alimentarla si riattiva fino alla ricostituzione della soglia minima.

La riserva legale costituisce uno strumento di tutela del capitale sociale e, come tale, non è distribuibile ai soci. Anche il suo eventuale utilizzo per aumenti gratuiti di capitale continua a rappresentare un tema dibattuto in dottrina.

Il regime speciale delle SRL con capitale inferiore a 10.000 euro

Per le società a responsabilità limitata costituite con un capitale inferiore a 10.000 euro trova applicazione la disciplina speciale prevista dall’art. 2463, comma 5, c.c.

In questo caso l’accantonamento annuale alla riserva legale non è pari al 5%, bensì al 20% dell’utile netto, fino a quando la somma tra capitale sociale e riserva legale non raggiunge complessivamente 10.000 euro.

La finalità della norma è evidente: consentire la costituzione di società con capitale ridotto, imponendo però un progressivo rafforzamento patrimoniale. Coerentemente con tale obiettivo, questa particolare riserva può essere utilizzata non solo per coprire perdite, ma anche mediante imputazione a capitale.

Le riserve da rivalutazione richiedono verifiche ulteriori

Sempre più frequentemente i bilanci presentano riserve derivanti dalle numerose rivalutazioni agevolate dei beni d’impresa introdotte negli ultimi anni.

L’art. 13 della legge n. 342/2000 consente la distribuzione del saldo attivo di rivalutazione, ma solo seguendo una procedura rafforzata: dopo la deliberazione assembleare devono trascorrere novanta giorni, periodo durante il quale i creditori sociali possono proporre opposizione. Il legislatore ha così assimilato la distribuzione della riserva da rivalutazione alla riduzione volontaria del capitale sociale, privilegiando la tutela dei terzi.

Particolare attenzione richiede anche l’utilizzo della riserva per coprire perdite. Se la decisione è assunta dall’assemblea ordinaria, gli utili futuri dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostituzione della riserva. Diversamente, se la deliberazione è adottata dall’assemblea straordinaria, la riserva si estingue definitivamente e non dovrà più essere reintegrata.

La scelta della sede assembleare produce quindi effetti patrimoniali concreti e non costituisce un semplice adempimento formale.

Le altre riserve che limitano la distribuzione

L’attività del professionista non può fermarsi alla verifica della riserva legale.

Tra i principali limiti previsti dal codice civile vi è quello relativo ai costi di impianto, ampliamento e sviluppo ancora non ammortizzati. L’art. 2426, n. 5, c.c. consente infatti la distribuzione degli utili soltanto se residuano riserve disponibili almeno pari all’importo dei costi non ancora ammortizzati.

Analogo principio vale per gli utili su cambi derivanti dalla valutazione di crediti e debiti in valuta estera, disciplinati dall’art. 2426, n. 8-bis, c.c. Trattandosi di utili non ancora realizzati, essi devono essere accantonati in una specifica riserva indisponibile fino al loro effettivo realizzo.

Negli ultimi esercizi si sono inoltre aggiunti i vincoli derivanti dalla normativa emergenziale. La sospensione degli ammortamenti introdotta dal D.L. n. 104/2020 ha imposto la costituzione di riserve indisponibili di importo corrispondente agli ammortamenti non effettuati; analoghi accantonamenti sono stati previsti per le deroghe alla valutazione dei titoli dell’attivo circolante.

Ne consegue che la determinazione dell’utile distribuibile richiede oggi una preventiva ricognizione dell’intero patrimonio netto, al fine di individuare tutte le poste indisponibili che la legge sottrae alla libera distribuzione.

Il nodo del 2026: le perdite COVID diventano attuali

L’elemento di maggiore novità della stagione assembleare 2026 riguarda però le perdite maturate nell’esercizio 2020.

L’art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato dalla legge n. 178/2020, aveva consentito di sospendere per cinque esercizi l’applicazione delle norme civilistiche sulla riduzione del capitale per perdite, previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c. per le società per azioni e dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata.

Con l’approvazione del bilancio 2025 tale periodo di sospensione termina definitivamente. Le perdite del 2020 non possono quindi più essere semplicemente mantenute “congelate”, ma devono essere valutate secondo le ordinarie regole del codice civile. Analoga verifica interesserà le perdite del 2021 e del 2022 in occasione delle assemblee chiamate ad approvare, rispettivamente, i bilanci 2026 e 2027.

Il meccanismo civilistico distingue due situazioni. Se, dopo l’assorbimento delle riserve disponibili, la perdita supera un terzo del capitale sociale senza ridurlo al di sotto del minimo legale, l’assemblea può rinviare gli opportuni provvedimenti all’esercizio successivo, purché la perdita venga nel frattempo ridotta entro i limiti consentiti.

Qualora, invece, la perdita determini la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’intervento dei soci diventa immediato: sarà necessario deliberare la ricapitalizzazione, la trasformazione della società oppure, in mancanza di soluzioni alternative, il suo scioglimento.

Le verifiche prima della distribuzione

La distribuzione degli utili non rappresenta, dunque, un semplice calcolo contabile né una scelta esclusivamente fiscale. Essa costituisce il punto di arrivo di una preventiva verifica dell’intero patrimonio netto, nella quale il professionista è chiamato a ricostruire la disponibilità effettiva delle riserve, il rispetto dei vincoli imposti dal codice civile e l’incidenza delle perdite pregresse.

Nella stagione assembleare 2026 questa attività assume un rilievo ancora maggiore. Alla consueta verifica delle riserve legali, delle riserve indisponibili e delle poste derivanti dalle rivalutazioni si aggiunge infatti il riesame delle perdite sospese durante l’emergenza pandemica. Solo dopo aver completato questo percorso sarà possibile individuare l’importo realmente distribuibile ai soci, evitando delibere che potrebbero rivelarsi invalide o esporre amministratori e professionisti a responsabilità.