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Si riaccende l’attenzione sulla posizione dei contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater dopo la riammissione prevista nel 2025. Al centro del dibattito ci sono coloro che, pur avendo versato la prima rata del 31 luglio 2025, non hanno poi pagato la seconda rata del 30 novembre 2025, perdendo così nuovamente i benefici della definizione agevolata.
Da dove nasce il problema
Con l’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024, il legislatore aveva introdotto una possibilità di rientro per i contribuenti già decaduti dalla rottamazione-quater al 31 dicembre 2024, a causa di pagamenti omessi, insufficienti o tardivi.
La norma consentiva di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025.
La misura riguardava i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, già inclusi nella definizione agevolata prevista dalla Legge n. 197/2022.
Il piano di pagamento previsto
Per i soggetti riammessi, il pagamento delle somme dovute poteva avvenire in un massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con il seguente calendario:
- 31 luglio 2025
- 30 novembre 2025
- 28 febbraio 2026
- 31 maggio 2026
- 31 luglio 2026
- 30 novembre 2026
- 28 febbraio 2027
- 31 maggio 2027
- 31 luglio 2027
- 30 novembre 2027
Tuttavia, diversi contribuenti, dopo aver rispettato la prima scadenza, non sono riusciti a versare la seconda rata. Da qui è scattata la decadenza dalla pace fiscale, con conseguente perdita dei benefici collegati alla definizione agevolata.
L’ipotesi di una nuova riammissione
La questione di un eventuale nuovo “ripescaggio” era già stata esaminata in passato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che aveva espresso un orientamento favorevole all’inserimento di una norma specifica nel Decreto Milleproroghe.
L’intervento, però, non era stato approvato per l’assenza delle necessarie coperture finanziarie.
Ora il tema torna di attualità. Nel corso di un recente question time in Commissione Finanze alla Camera, il MEF, per il tramite della Sottosegretaria, ha chiarito che non esistono ostacoli tecnici a una riapertura dei termini per i decaduti. Il vero nodo resta quello delle risorse finanziarie disponibili.
Le rate richiamate dal MEF
Nella risposta fornita in Commissione, il Ministero ha aperto esplicitamente alla possibilità di valutare una nuova riammissione per i contribuenti decaduti per il mancato pagamento delle rate successive, richiamando in particolare le scadenze del:
- 30 novembre 2025
- 28 febbraio 2026
Si tratta di un passaggio rilevante, perché conferma che il Governo sta considerando concretamente anche la posizione di chi è decaduto dopo la prima riammissione.
Cosa può accadere adesso
Per i contribuenti interessati si apre quindi un possibile spiraglio normativo. L’eventuale misura potrebbe trovare spazio nel Decreto fiscale attualmente all’esame della Commissione Finanze del Senato, nell’ambito del percorso di conversione in legge.
Al momento, però, è bene precisarlo: non esiste ancora una nuova riammissione approvata. Esiste soltanto una disponibilità politica e tecnica a valutarla, subordinata però alla presenza delle necessarie coperture.
In sintesi
La situazione dei decaduti dalla rottamazione-quater resta in evoluzione.
Chi ha perso i benefici dopo il mancato pagamento della rata del 30 novembre 2025 o di quella del 28 febbraio 2026 potrebbe essere oggetto di un nuovo intervento normativo. Per ora non c’è una certezza, ma il segnale arrivato dal MEF rappresenta un’apertura importante.
Per i contribuenti coinvolti, conviene quindi monitorare con attenzione l’iter del Decreto fiscale: il “ripescaggio” non è ancora realtà, ma non è più soltanto un’ipotesi da corridoio.
