Rottamazione dei tributi degli enti locali: nuova autonomia per regioni e comuni

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La disciplina sulla rottamazione dei tributi degli enti locali rafforza l’autonomia di regioni ed enti territoriali nella gestione delle proprie entrate, attribuendo loro la facoltà di introdurre forme autonome di definizione agevolata dei tributi regionali e locali.

La norma consente a regioni, comuni e altri enti locali di prevedere, mediante propri atti regolamentari, procedure di definizione agevolata che comportano la riduzione o l’esclusione di sanzioni e interessi per i contribuenti che regolarizzano debiti tributari non adempiuti, in tutto o in parte, entro termini stabiliti dall’ente stesso. Tali termini non possono essere inferiori a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale.

La facoltà di introdurre la definizione agevolata si estende anche ai casi in cui siano in corso accertamenti o controversie tributarie, purché l’ente locale sia parte del giudizio, nonché alle ipotesi in cui una legge statale preveda già misure di definizione agevolata. In questo modo, il legislatore riconosce agli enti la possibilità di adattare gli strumenti deflattivi del contenzioso alle proprie esigenze finanziarie.

L’adozione delle misure agevolative deve avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, capacità contributiva e autonomia finanziaria (artt. 23, 53 e 119 Cost.), nonché dei principi generali dell’ordinamento tributario e dell’equilibrio di bilancio, con particolare attenzione ai crediti di difficile esigibilità. Resta inoltre ferma la possibilità per gli enti di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni.

La disciplina amplia infine l’ambito applicativo della definizione agevolata, estendendola anche alle entrate di natura patrimoniale, e supera la precedente normativa contenuta nella legge finanziaria 2003, inserendo la rottamazione dei tributi locali in un quadro normativo più coerente con l’autonomia degli enti territoriali.