Riforma del Terzo Settore: plusvalenze figurative e proroga IVA al 2036.

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la delega fiscale prevista dalla legge n. 111/2023, introducendo importanti novità per gli Enti del Terzo settore (ETS). Tra queste spiccano:
1. il nuovo articolo 79-bis del Codice del Terzo settore, dedicato al trattamento delle plusvalenze derivanti dal passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale;
2. la proroga al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA per gli enti associativi.

Art. 79-bis CTS: la disciplina delle plusvalenze figurative:

Il nuovo articolo affronta un problema molto atteso dagli operatori: gli effetti fiscali che si generano quando, per effetto dell’ingresso nel regime ETS, un’attività precedentemente qualificata come commerciale diventa non commerciale.

In contabilità, questo passaggio può far emergere una plusvalenza figurativa (valore normale del bene meno valore contabile residuo), che aumenterebbe il reddito imponibile pur in assenza di una reale cessione.

Per evitare effetti distorsivi, il decreto introduce una neutralizzazione della plusvalenza, a scelta dell’ente, purché il bene continui a essere destinato alle finalità statutarie.
La plusvalenza diventa invece imponibile se:
• il bene è utilizzato per scopi diversi da quelli istituzionali, oppure
• è ceduto o oggetto di indennizzo (es. risarcimento o assicurazione).

In tali casi, la tassazione avviene calcolando la plusvalenza sulla differenza tra corrispettivo/indennizzo e valore non ammortizzato del bene al momento del passaggio. Se il bene è stato posseduto per almeno tre anni, l’ETS può optare per la tassazione rateizzata fino a cinque esercizi.

  1. Proroga dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA:

Il decreto interviene anche sull’articolo 1, comma 683, della legge di Bilancio 2022, che avrebbe imposto dal 2026 agli enti associativi nuovi obblighi IVA (contabilità, fatturazione, adempimenti strumentali).
Il Governo ha ora disposto una proroga decennale, rinviando tali obblighi al 1° gennaio 2036.
La modifica riguarda le operazioni effettuate dagli enti associativi nei confronti dei propri soci e aderenti, nei casi previsti dall’art. 5, comma 15-quater, del DL n. 146/2021. Con l’introduzione dell’art. 79-bis e la proroga IVA, il governo punta a rendere più graduale la transizione degli ETS nel nuovo impianto fiscale, evitando impatti eccessivi sul patrimonio degli enti e alleggerendo, almeno per il momento, gli adempimenti connessi alla disciplina IVA.